Vai al contenuto

Il marchio IGP

OLIO di Calabria

Nel corso del tempo il marchio IGP ha suscitato consensi ed adesioni coinvolgendo tutte le organizzazioni di categoria regionali: dopo le prime iniziative ufficiali di manifestazioni d’interesse iniziate nel 2004, è nel 2009 che viene costituito il Comitato Promotore e l’anno successivo è stata presentata ufficialmente la domanda di riconoscimento alla Regione Calabria ed al MIPAAF, nonché la registrazione ufficiale del marchio presso la C.C.I.A.A. di Cosenza.

La procedura per l’ottenimento e l’utilizzo del marchio ha tempi molto lunghi e spesso è soggetta ad una serie di inconvenienti e di esigenze che si presentano nel corso dell’iter procedurale: lì’iter può avviarsi a seguito dell'inoltro della domanda di riconoscimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF).
Nel Giugno 2010, dunque, viene avviata la fase istruttoria attraverso la presentazione ufficiale della domanda di riconoscimento alla Regione Calabria e al MIPAAF per la registrazione della Denominazione “OLIO di CALABRIA” nella categoria della IGP ai sensi del REG.CE n.510/2006; contestualmente, nel successivo mese di Luglio viene presentata la registrazione ufficiale presso la C.C.I.A.A. di Cosenza del marchio “OLIO di CALABRIA”.

Nel biennio 2012-2013 il Comitato Promotore- in collaborazione con il dipartimento alla Agricoltura, la fondazione Terina, il dipartimento di Agraria dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Cra-Oli (ex Istituto sperimentale per l’olivicoltura)di Rende (CS) ed il supporto del MIPAAF - si impegna alla risoluzione dei punti critici che il MIPAAF aveva evidenziato e sollevato nel corso del 2011.

Nel giugno 2014, si vede finalmente la conclusione positiva della fase istruttoria documentale: il 9 Luglio il MIPAAF indice la Pubblica Audizione alla presenza degli organi Ministeriali per il riconoscimento delle denominazioni proposte ai sensi del Reg.(UE) n.1151/2012; in questa sede di dibattito, sono state avanzate proposte e modifiche al disciplinare da parte dei portatori di interesse.

Per superare queste difficoltà, grazie alla attenta ricerca scientifica da parte di docenti universitari, esperti e ricercatori dell’Università di Perugia e degli enti sopracitati, sono state portate avanti ulteriori ricerche ed approfondimenti finalizzate alla modifica del disciplinare originario, non con l’obiettivo di stravolgere le peculiarità produttive evidenziate fino a quel momento, bensì con quello di rafforzare il legame del territorio, con la sua storia, la sua origine e tutte le componenti identificative e di valorizzazione delle cultivar esclusive della Regione Calabria.

Il 18 Novembre 2014 attraverso la nota n° 8562 del MIPAAF è stato possibile pubblicare sulla G. U. della proposta del Disciplinare per il riconoscimento della IGP OLIO di CALABRIA: ciò ha rappresentato l’ultimo step dell’iter burocratico nazionale iniziato nel 2007.

Dal 19 febbraio 2015, inoltre, si è avviata la successiva fase, quella comunitaria: il Disciplinare di Produzione, infatti, è stato posto in esame alle istituzioni europee ed in attesa dell’ultimo parere comunitario e tramite il Decreto del 19 Giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale (MIPAAF) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 Luglio 2015, è stata ottenuta la possibilità di sfruttare la protezione transitoria della denominazione “OLIO di CALABRIA”.

Il 24 luglio 2015 con una nota Ref. Ares (2015) 3117318 gli Uffici della Commissione Europea, Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale hanno chiesto ulteriori informazioni supplementari riguardo al Disciplinare di Produzione, cui ha fatto seguito la risposta del Comitato Promotore con l’ausilio di tecnici ed esperti.

Dopo questo lungo iter burocratico percorso, in data 22 agosto 2016 è stato comunicato dal MIPAAF che sulla Gazzetta Ufficiale Europea (SERIE C 304/O8) del 20 Agosto 2016 è stata pubblicata la domanda di registrazione della denominazione “IGP OLIO DI CALABRIA” ai sensi dell’art.50,par.2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.
Con l’auspicio di una risoluzione positiva di questa fase, si potrà procedere alla fase finale, vale a dire la Fase Ispettiva con la quale i singoli produttori che decidono di sfruttare la denominazione, ormai protetta, si sottopongono regolarmente ai controlli di conformità al disciplinare di produzione dall’ente terzo di certificazione, nonché alla vigilanza sulla commercializzazione ad opera dell’Organismo di Controllo e del Comitato Promotore; quest’ultimo, inoltre, si occupa anche delle attività necessarie alla promozione e valorizzazione del prodotto tutelato sul mercato.

Per i singoli produttori, infatti, l’utilizzo di questo marchio rappresenta un ventaglio di opportunità e benefici: il marchio IGP costituisce un livello di tutela qualitativa che pone al centro dell’attenzione le tecniche di produzione e di lavorazione di un prodotto le cui caratteristiche riconducono ad un’origine geografica determinata.
Il Disciplinare di Produzione per l’IGP Olio di Calabria include al proprio interno l’esigenza e la necessità di vincolare l’attività di produzione al territorio calabrese, proprio alla luce dell’intento di rimarcare il forte legame che intercorre tra la coltura dell’olivo e la sua funzione culturale e sociale col territorio circostante.

Affiliare la propria produzione ad una Indicazione Geografica Protetta significa qualificare il proprio prodotto esaltando gli elementi della tipicità e dell’unicità dell’olio di oliva calabrese; in tutto ciò, non ci si può sottrarre dal le direttive contenute nel Disciplinare di Produzione e alle quali è necessario attenersi per potersi fregiare della denominazione protetta.

Utilizzando i marchi e le certificazioni comunitarie per la qualificazione dei prodotti agroalimentari, si creano le condizioni ideali per entrare in relazione con il mercato e , soprattutto, danno la possibilità al produttore di sfruttare un marchio che spicca nello scenario delle certificazioni, proprio in virtù della sua forza di garantire qualità, tracciabilità, legame col territorio d’origine, la cura della produzione, fattori di genuinità e salutistici. Si tratta di elementi che non sfuggiranno al consumatore nazionale e non, sempre più orientato verso una scelta consapevole dei propri acquisti, soprattutto quando si tratta di agroalimentare.

A livello economico, l’adesione ad un marchio di questo tipo può significare vedersi riconosciuti merito e notorietà presso i mercati nazionali e non; l’adesione all’ IGP Olio di Calabria, dunque, non costituisce semplicemente un vantaggio per il singolo produttore che decide di affiliarsi e sottoporsi alle rigide direttive del Disciplinare di Produzione, ma diventa un tassello essenziale per la promozione globale dell’olio calabrese.